Provvedimenti organi di indirizzo politico

Art. 23, c 1.Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Delibera di Consiglio anno 2014
Delibere di Consiglio anno 2015
Delibere di Consiglio anno 2016
Delibere di Consiglio anno 2017
Delibere di Consiglio anno 2018
Delibere di Consiglio anno 2019
Delibere di Consiglio anno 2020
Delibere di Consiglio anno 2021
Delibere di Consiglio anno 2022

Delibere di Giunta anno 2014
Delibere di Giunta anno 2015
Delibere di giunta anno 2016
Delibere di Giunta anno 2017
delibere di Giunta anno 2018
Delibere di Giunta anno 2019
Delibere di Giunta anno 2020
Delibere di Giunta anno 2021
Delibere di Giunta anno 2022